CONTO CORRENTE INDISPONIBILE
I conferimenti in denaro sono integralmente depositati dai sottoscrittori a mezzo bonifico o assegno circolare non trasferibile , presso un unico conto corrente bancario indisponibile intestato alla costituenda banca.
Nel caso in cui si applichi la disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, di cui agli artt. 93-bis e ss. TUF, il conto corrente è lo stesso indicato nel prospetto di offerta redatto ai sensi del reg. Consob n. 11971 del 1999. (1) Art. 30, co. 2. Il conto può essere utilizzato unicamente per le suddette operazioni di accredito; nessun’altra operazione sul conto è consentita. Le somme depositate non possono essere trasferite presso altro conto corrente, ancorché dotato di medesime caratteristiche, né essere consegnate agli amministratori prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese.
Se l’iscrizione nel registro delle imprese non ha luogo entro novanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione oppure nel caso in cui il procedimento di autorizzazione si concluda con un provvedimento di diniego, le somme depositate sono restituite ai sottoscrittori mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile.
La banca depositaria non dà seguito a eventuali richieste di movimentazione diverse da quelle consentite.
Restano fermi gli obblighi di verifica della clientela e disegnalazione di operazioni sospette di cui al d.lgs. n. 231/2007.
UB. (2) Art. 29, co. 2, TUB. (3) Art. 34, co. 4, TUB. (4) Art. 33,co. 4, TUB.